Cattivo Pagatore Prenestina

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Cattivo Pagatore Prenestina
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Per chi commette il reato di insolvenza fraudolenta l’art. 641 comma 2 c.p. offre una esplicita “chance di redenzione” ai nominativi inseriti nella lista di Cattivo pagatore Prenestina la norma prevede infatti che l’adempimento dell’obbligazione prima della condanna estingue il reato. conseguentemente, quel debitore che abbia contratto un’obbligazione con il proposito di non adempierla per impossibilità di farlo, può rimediare ed evitare le sanzioni penali e tutte le conseguenze descritte al paragrafo n. 2 attraverso il pagamento di quanto dovuto, anche nel corso del processo, ma prima della condanna definitiva. in ragione di tutte le problematiche che porta con sé una condanna penale per il reato in discorso, è quindi sempre consigliabile trovare un modo per addivenire all’estinzione del reato. ad ogni modo, qualora ciò non fosse possibile, si ribadisce che è comunque concretamente difficile che la pena a cui si può essere condannati venga poi eseguita, essendo probabile che questa venga sospesa mediante l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena.

ciò in quanto la pena prevista per il reato in questione può ammontare al massimo a due anni di reclusione. in caso di sospensione della pena, l’autore del reato di insolvenza fraudolenta non dovrà delinquere nuovamente per almeno cinque anni. in questo modo, la pena, prima sospesa, si estinguerà e non potrà quindi essere eseguita, in ragione della estinzione del reato contestato.  per rimediare ad un’imputazione per insolvenza fraudolenta, poi, si possono seguire anche altre strade. in primo luogo, ovviamente, si può tentare una difesa nel merito del processo, dimostrando che quando è stato contratto il debito non c’era piena consapevolezza dell’impossibilità di restituire quanto ottenuto.

ad esempio chi, a fronte di una promessa di assunzione, si impegna ad acquistare un veicolo con pagamento rateale, contando sul proprio futuro stipendio, potrebbe riuscire ad evitare una condanna di insolvenza fraudolenta, qualora non venga poi assunta e non possa quindi pagare il debito contratto. in un caso come questo, per quanto il compratore/debitore non sia in grado di onorare il debito contratto né al momento dell’acquisto, non avendo un impiego, né al successivo momento del pagamento, non essendo stato poi effettivamente assunto, esibendo la proposta di assunzione, potrebbe dimostrare l’assenza  dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 641 c.p., in quanto effettivamente convinto di riuscire a far fronte al proprio debito nel momento in cui l’ha contratto.  in alternativa, un altro rimedio potrebbe essere quello di richiedere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, previsto dall’art. 168 bis del codice penale.

attraverso questa scelta processuale, chi non ha pagato un debito potrebbe ottenere la sospensione del procedimento penale e, in seguito ad una condotta funzionale all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, se possibile, del risarcimento dei danni subiti da chi è stato offeso dal reato e di un periodo di volontariato, potrebbe ottenere la dichiarazione di estinzione del reato.

rispetto all’ipotesi di cui all’art. 641 comma 2 c.p., in questo caso si potrebbe giungere all’estinzione del reato, e quindi ad evitare le conseguenze di cui sopra, con una formale promessa (magari anche garantita) che, data l’attuale impossibilità, il debitore procederà comunque a rimediare in seguito, quando ne avrà la possibilità. oppure, eventualmente, per rimediare agli effetti negativi della condotta criminosa, il debitore potrebbe restituire il bene precedentemente acquistato.

Tel: 0645548090

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